da: Avv. Donato Nitti, Dottore di ricerca in diritto privato comparato – Delegato Regionale per la Toscana di ASSORETIPMI

Finalmente la Regione Toscana ha pubblicato il regolamento di attuazione della Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 79. Si tratta del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 39/R, pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) 30 luglio 2014, n. 34.

Nel Decreto nulla di sorprendente, solo la conferma che la riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP dello 0,5% spetta alle singole imprese che abbiano stipulato un contratto di rete senza soggettività giuridica. Nel caso di reti con soggettività giuridica, la riduzione non spetta alle singole imprese ma alla rete-soggetto (art. 2, comma 3, lett. a).

Per il resto, il regolamento definisce i termini e le modalità applicative dell’agevolazione IRAP e indica le modalità di controllo dei soggetti beneficiari per l’anno d’imposta 2014.

Il regolamento indica anche i codici  ATECO delle imprese operanti nei comparti dell’industria e dei servizi costituite nel 2014  che godono dell’azzeramento dell’aliquota IRAP (sono indicate nell’Allegato A).

La norma parla di “imprese”, come ovviamente faceva anche l’art. 6, comma 2, della Legge Regionale di cui il regolamento costituisce attuazione “2. Per l’anno d’imposta 2014, l’aliquota ordinaria dell’IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2014 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui al comma 4”. Dunque, visto che anche le reti-soggetto sono “imprese”, anche le reti-soggetto costituite nel 2014 che abbiano uno dei codici ATECO indicati nell’Allegato A godono dell’esenzione completa dall’IRAP.

Anche le “start-up innovative” costituite nel 2014 godono dell’azzeramento IRAP, ma in forza di una previsione specifica, perché una rete non può essere una start-up innovativa. La rete-contratto perché non è un soggetto distinto dalle imprese che la compongono. Ma neppure la rete-soggetto, perché le “start-up innovative” sono definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale definisce come tale “la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia…” (art. 25, comma 2).