Ammortizzatori Sociali: scadenze importanti al 30 dicembre 2016 per le PMI

A poco più di un anno l’azione di modifica degli ammortizzatori sociali, che costituiscono un perno importante del complesso di riforma noto come job-act, si spera riesca a superare impasse ed incertezze che hanno fino ad ora caratterizzato l’estensione del sistema degli ammortizzatori sociali a quelle realtà di piccole imprese con meno di 15 dipendenti (o superiori a 15, ma che non possono beneficiare della CIGS) e maggiori di 5. Ad essere finora nei fatti deficitaria è stata proprio quella parte della riforma legata alla pretesa “universalistica” del legislatore. Con la recente circolare 176/2016, l’INPS ha finalmente reso noto il meccanismo operativo del Fondo di integrazione salariale. Quello destinato, per intenderci, ai lavoratori di quelle imprese (con più di 5 dipendenti) che non hanno sottoscritto accordi collettivi bilaterali con le Organizzazioni Sindacali per la disciplina di fondi di solidarietà mirati (tra l’altro) a fornire prestazioni di tutela ed assistenza al reddito. Pur se la Circolare rinvia, per la piena operatività del Fondo, al completamento dell’iter amministrativo relativo all’adozione del Decreto interministeriale di adeguamento previsto dal D.lgs n. 148/2015, per l’anno 2016 nessun “tetto aziendale” limiterà gl’interventi a favore dei lavoratori subordinati per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa delle aziende in crisi.

  • Cig in Deroga

Per le situazioni non coperte da vecchi e nuovi ammortizzatori sociali si ricorda che fino al 31 dicembre 2016 può essere attivata la procedura di CIGD (cassa integrazione salariale in deroga). Tale trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall’articolo 2 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la CIGD, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi. I motivi del ricorso sono: Situazione aziendale temporanea e transitoria non imputabile all’imprenditore o ai lavoratori; Crisi aziendali determinate da situazioni di difficoltà temporanee di mercato; Ristrutturazione o riorganizzazione. In alcun caso, è possibile autorizzare la concessione di cassa integrazione in deroga quando l’azienda in crisi cessi completamente la propria attività di produzione. La CIG in deroga, inoltre, può essere concessa normalmente a quelle aziende che non beneficiano della cig ordinaria e solo a condizione che sono stati utilizzati gli altri strumenti di flessibilità (ferie, ex-festività, etc..);

  • Mobilità

Sempre al 30/12/2016, per effetto delle novità a suo tempo introdotte dalla legge n. 92/2012, l’indennità di mobilità legata ai processi di riduzione collettiva di personale, cesserà’ di esistere. Dal 2017, pertanto, solo la NASPI potrà essere utilizzata in caso di riduzioni collettive del personale per cessazione o per ristrutturazione aziendale, ma con trattamenti per i lavoratori e benefici in caso di assunzione del personale “esuberante” sostanzialmente inferiori. Si ricorda infatti che la mobilità, almeno per le regioni del Mezzogiorno e per i dipendenti over 50, prevede una durata di 24 mesi con un assegno sostanzialmente uguale nei primi dodici mesi, e ridotto all’80% dal 13esimo mese in poi. Viceversa la NASPI prevede una decurtazione dell’assegno già a partire dal 4° mese del 3%, ogni 30 giorni. Ma è soprattutto nei benefici all’assunzione di tali lavoratori svantaggiati che il regime del nuovo ammortizzatore è più sfavorevole. In pratica tutti i datori di lavoro, anche quelli non rientranti nel regime della CIGS, non potranno più utilizzare le misure incentivanti per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità. La legge 223/1991 agevola sia le assunzioni con contratto a termine, sia quelle a tempo indeterminato, prevedendo che la contribuzione a carico dei datori di lavoro sia dovuta nella misura prevista per gli apprendisti: per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, a cui si aggiungono altrettanti in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Viceversa con la NASPI, a partire dal 1°gennaio 2017, i datori di lavoro verranno penalizzati, dato che non potranno più godere dei vantaggi e benefici fiscali dovuti all’assunzione di un lavoratore che percepisce la mobilità.

Purtroppo non viene previsto al momento alcun raccordo tra questi due ultimi tipi di ammortizzatori sociali: forse si auspicava, al momento del varo della Legge, una maggiore operatività dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, con progetti ed azioni miranti al reimpiego dei lavoratori espulsi dal ciclo produttivo; mentre invece continua a scontarsi, soprattutto nel Mezzogiorno, un grave ritardo.


A cura di Arcangelo Annunziata, 
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