da: Avv. Donato Nitti, Dottore di ricerca in diritto privato comparato – Delegato Regionale per la Toscana di ASSORETIPMI

Dopo molti mesi, l’11 agosto 2014 è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 marzo 2014 “Attuazione dell’articolo 9, comma 11,  del  decreto-legge  28  giugno 2013, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 2013, n. 99, in merito alle modalità operative  per  le  assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura” che disciplina alcuni aspetti applicativi delle assunzioni congiunte in agricoltura.

Il D.L. 76/2013 aveva modificato l’art. 31 del D.Lgs 276/2003 prevedendo la possibilità di assunzioni congiunte per le imprese agricole “appartenenti allo stesso gruppo … ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado” e aveva precisato che l’assunzione congiunta “…può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole”.

Le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte dovevano essere definite da un decreto ministeriale predisposto nel marzo 2014, pubblicato l’11 agosto 2014 e in vigore dall’11 settembre 2014.

Per quanto riguarda le reti, i punti salienti del provvedimento sono i seguenti:

  • le  comunicazioni  di  assunzione,  trasformazione,  proroga  e cessazione  concernenti  i  lavoratori  assunti  congiuntamente  sono effettuate al Centro per l’impiego ove è ubicata la sede  di  lavoro per il tramite del il modello Unilav (DM Lavoro 30  ottobre  2007 sulle comunicazioni obbligatorie)
  • le imprese riconducibili  a  soggetti  legati  tra  loro  da  un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e le imprese legate tra loro da un contratto di rete effettuano  le  comunicazioni ….. per  il  tramite  di  un  soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di  rete  stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di  legge.  In  tal  caso, l’accordo è depositato presso  le  associazioni  di  categoria,  con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

Il testo della norma non brilla, come spesso accade, per chiarezza, perché non precisa se lo “specifico accordo” sia limitato alle prime (imprese riconducibili  a  soggetti  legati  tra  loro  da  un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado) ovvero sia utilizzabile anche dalle seconde (imprese legate tra loro da un contratto di rete), oppure se queste ultime debbano individuare il soggetto incaricato delle comunicazioni direttamente nel contratto di rete.

Né fa maggior chiarezza la frase “In  tal  caso, l’accordo è depositato presso  le  associazioni  di  categoria,  con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione”: il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese, per cui la data certa è comunque presente, per cui può essere solo l’accordo ad avere necessità di questo adempimento.

La soluzione più logica sarebbe quella di consentire anche alle reti l’individuazione dell’incaricato tramite uno specifico accordo separato dal contratto di rete, per semplificare gli adempimenti alle imprese.

Attendiamo quindi una circolare esplicativa che chiarisca il pensiero ministeriale, oltre al necessario “decreto direttoriale, emanato ai  sensi  di  quanto previsto dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale     30     ottobre     2007     concernente     la     scheda anagrafico-professionale, sono apportate le necessarie modifiche alle classificazioni del modello UniLav”.

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