La recentissima Circolare n. 7 del 29 marzo 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune interessanti precisazioni in merito al distacco “semplificato” e alla codatorialità nelle reti di imprese, l’innovativa forma di aggregazione imprenditoriale costituita in base al cosiddetto contratto di rete, previsto e disciplinato dal D. L. n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009.

Il documento citato ha il merito di puntualizzare alcuni importanti aspetti del distacco “semplificato” e della codatorialità, con ciò offrendo alcuni riferimenti “ufficiali” agli interpreti in un contesto normativo che probabilmente avrebbe bisogno di ulteriori chiarimenti come questi per decollare una volta per tutte.

Procediamo però con ordine, seguendo il filo logico della Circolare INL n. 7/2018.
La predetta Circolare prende le mosse da alcune segnalazioni pervenute in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che non lasciano dubbi in ordine alla violazione della disciplina di riferimento.
In particolare negli annunci in questione si promuove l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, evidenziando i “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, tra i quali :
– mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
– “l’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale”;
– la “assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati”;
– il “lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni”;
– la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore
“flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice
comunicazione.
Tutti questi casi costituiscono, secondo l’INL, evidente violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Per meglio chiarire il contesto normativo, il documento prassi riporta la relativa normativa, contenuta, come è noto, nel comma 4 ter, art. 30, D. Lgs. n. 276/2003, eccola: “ qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
La prima conclusione dell’INL è una conferma del distacco “semplificato” posto che “in tale contesto l’interesse del distaccante consegue automaticamente alla costituzione di una rete di imprese”.

Ancora più interessanti le indicazioni in materia di codatorialità, per le quali procediamo in forma schematica:
1. il personale ispettivo avrà cura di verificare l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (codatori ma anche distaccante e distaccatario) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese;
2. nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni (e qui sarà necessario valutare attentamente, già al momento della redazione del contratto di rete, cosa si intende per “platea” di lavoratori messi a fattor comune);
3. detti lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa (e questa è una precisazione importante, peraltro di conferma del modello già proposto e individuato dallo scrivente in tema di codatorialità, basato sulla distinzione tra soggetto codatore di lavoro formale e codatori sostanziali, ruoli questi fissati nel contratto di rete e/o nel contratto di assunzione in codatorialità);
4. nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.
5. Al riguardo, va infine considerato che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati. Ciò in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

 

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